Kmeet - Manuale

Tracciabilità delle visite e indicizzazione degli interessi Sempre con te in qualsiasi momento e su ogni dispositivo Eco Friendly - carta + spazio per essere green APPENDICE B REGOLE AGCOM SULLA COMPILAZIONE DEGLI ALIAS La registrazione ad AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) verrà fatta gratuitamente per i clienti Kmeet, dopo la preventiva registrazione “VIES” della propria azienda (la registrazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate o al proprio commercialista, vedere Informativa VIES). L’iscrizione alla banca dati AGCOM è necessaria per l’utilizzo completo di tutte le funzionalità delle KmeetBox e per rispettare le con- dizioni stabilite dalla stessa AGCOM. Qui di seguito verranno chiarite le principali regole. La Delibera N. 42/13/CIR dell’AGCOM, aggiornata e modificata dalla Delibera n.131/14/CIR stabilisce le norme vincolanti per la sperimentazione dell’Alias. Per Alias si intende il mittente testuale di 11 caratteri che normalmente si utilizza come mittente dei messaggi SMS. Tale sperimentazione è consentita fino al 31 dicembre 2015, data oltre al quale saranno introdotte, salvo ulteriori estensioni del periodo di sperimenta- zione, le norme definitive. Lo spirito della delibera è di consentire agli abbonati dei servizi di comunicazione mobile, di poter risalire all’effettivo mittente dell’SMS con una semplice chiamata al servizio clienti del proprio gestore telefonico. Verrà creata, presso AGCOM, una base dati deputata alla raccolta delle informazioni anagrafiche relative agli Alias utilizzati. Prima dell’utilizzo di un Alias testuale per l’invio di SMS, si dovrà preventivamente comunicare ad AGCOM i dati anagrafici ed un punto di contatto relativo all’Alias stesso. In caso di mancata registrazione del mitten- te, oppure con registrazione di un mittente non legittimo, la spedizione del messaggio SMS avverrà regolar- mente, ma il mittente verrà sostituito con un mittente numerico e potrebbe non essere recapitato. La Delibera stabilisce che gli Alias possono essere utilizzati solo per soggetti “non consumatori” che siano in possesso di partita IVA. L’uso degli Alias deve agevolare al massimo l’individuazione da parte del destinatario del soggetto responsa- bile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto. Deve inoltre, ridurre le possibili- tà di indurre a false individuazioni. Per questi motivi deve essere costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario. L’assegnazione degli Alias avviene sulla base delle norme vigenti in tema di marchi. Ne consegue che non risultano conformi alla delibera 42/13/CIR comunicazioni di tipo SMS recanti:”combi- nazioni di caratteri alfanumerici non idonee all’individuazione, da parte del destinatario, del soggetto re- sponsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio da questi offerto”. 45

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